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Assicurazione casa per mutuo

Non sempre si hanno le idee chiare se l’assicurazione casa per ottenere un mutuo, sia obbligatoria per legge, oppure rappresenti una condizione imposta dalla stessa banca. Le legge in materia è infatti poco chiara, anche se alla fine, di fatto, la stipula di un’assicurazione casa per mutuo può essere considerata obbligatoria, dal momento che non esistono istituti di credito disposti a erogare ingenti somme sotto forma di finanziamento con il rischio di veder azzerato il valore della garanzia rappresentata dall’ipoteca sull’immobile stesso.

Le banche possono proporre polizze proprie o legate ad assicurazioni appartenenti allo stesso gruppo, ma secondo le recenti evoluzioni normative non possono obbligarne la sottoscrizione, in quanto al cliente deve essere data la libertà di rivolgersi alla compagnia di assicurazione che offre il miglior rapporto qualità/prezzo. Inoltre l’obbligo può riguardare solo la copertura per “incendio e scoppio”, mentre coperture accessorie sono rimesse alla discrezionalità dell’assicurato. Anche le modalità di pagamento devono essere lasciate alla libera scelta del richiedente: si può scegliere di pagare il premio assicurativo “una tantum” ovvero solo al momento dell’erogazione della somma accordata dalla banca, oppure i pagamenti possono essere mensili o con cadenza annuale.

La scelta dell’una o dell’altra tipologia deve tener conto sia del costo complessivo dell’assicurazione casa, che l’ipotesi, più o meno fondata, in base alla quale si potrebbe estinguere il mutuo anticipatamente (in questo caso conviene il pagamento in forma rateale). Inoltre la soluzione più economica è rappresentata dalle polizze con massimale e conseguente premio periodico decrescente (in quanto viene adeguato alla progressiva restituzione del capitale secondo il piano di ammortamento). L’assicurazione casa obbligatoria per un mutuo non tutela il proprietario dell’immobile, ma nel caso in cui si verifichino i sinistri assicurati, sarà la banca ad ottenere il pagamento del premio. L’assicurato può tutelarsi stipulando un’altra polizza casa facoltativa, di cui sarà il beneficiario, ma deve dare comunicazione a ciascuna compagnia di assicurazione dell’esistenza dell’altra.